Come fare per


INFORMAZIONI PER TESTIMONI

INFORMAZIONI GENERALI

Ogni persona può assistere a episodi e/o avere determinate conoscenze che possono essere utili, se non indispensabili, per accertare se un determinato fatto sia effettivamente accaduto, con che modalità si sia svolto e chi ne sia rimasto coinvolto.

La testimonianza secondo la legge italiana costituisce un dovere, a cui la persona non può sottrarsi. Una volta citato, il testimone ha l’obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli vengono poste.

Nel caso in cui il giorno dell’udienza per il quale si è citati sopravviene un inconveniente che rende impossibile la presenza, il testimone dovrà comunicarlo tempestivamente, segnalando le ragioni dell’impedimento all'autorità giudiziaria che ha inviato la citazione.

In tal caso, se il giudice riterrà fondato l’impedimento, verrà disposta una nuova citazione per una successiva udienza. Si ricorda che l’art. 366 c.p. punisce il testimone che ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio.

Per il testimone che regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, potrà essere disposto l’accompagnamento coattivo e potrà altresì essere condannato al pagamento di una somma da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p.

Il testimone ha altresì l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono poste. La reticenza, l’affermazione del falso ed il rifiuto a rispondere costituiscono reto e sono puniti in base all’art. 372 c.p. Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pubblicato sulla G.U. n. 139 Suppl.Ord. del 15/06/2002), agli artt. 45-48, prevede il diritto per i testimoni ad ottenere un’indennità per l’impegno prestato:

  • Ai testimoni residenti nel Comune in cui si trova l’Ufficio giudiziario presso cui sono stati citati, ovvero residenti in un Comune che dista non oltre due chilometri e mezzo da quello presso il quale ha sede l’Ufficio Giudiziario, spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno (art. 45).
  • Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno (art. 46).
  • Ai testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità.
  • Agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, sempre che essi stessi non siano testimoni.
  • Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.

L’art. 71 del TUSP prevede che le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, siano corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza.

Il datore di lavoro non può impedire al suo dipendente di assentarsi dal posto di lavoro per andare a testimoniare. Nel caso sia necessario, il Cancelliere presso il Tribunale potrà rilasciare un apposito certificato per giustificare tale assenza.


ASTENSIONE AL DOVERE DI TESTIMONE

Alcuni soggetti possono astenersi dal testimoniare, pur avendo l'obbligo di comparire:

  • i prossimi congiunti dell'imputato (art.307,c.4 c.p.) che hanno la facoltà e non l'obbligo di testimone salvi i casi disposti dall' art.199,c.1 c.p.p.
  • gli ecclesiastici cattolici e i ministri delle confessioni i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art.200 c.p.p.)
  • gli avvocati, i notai, i medici e tutte le categorie tenute ad osservare il segreto d'ufficio salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art.200 c.p.p.)
  • i pubblici ufficiali sulle materie coperte dal segreto d'ufficio salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art.201 c.p.p.), politico o militare.

Le sanzioni

Il testimone reticente (colui che tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato) commette il reato punito dall'art.372 cp. Il testimone non può essere arrestato in udienza. Se il testimone ritratta il falso o afferma il vero prima che la sentenza sia stata pronunciata viene dichiarato non punibile. In base all’art 384 c.p., non è punibile chi commette falsa testimonianza per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se stesso o un prossimo congiunto da una condanna penale.