La legalizzazione può essere ordinaria o con La legalizzazione e la cosidetta apostille riguardano atti e documenti che devono essere fatti valere all’estero e consistono nell’attestazione dell’autenticità di un documento e la qualità legale dell’autorità che lo ha rilasciato.
Esse sono rilasciate dalla Procura della Repubblica e dalla Prefettura (Commissariato del Governo) Per gli atti redatti dai notai e dai funzionari degli Uffici Giudiziari sono competenti le Procure della Repubblica nel cui circondario ha sede il pubblico ufficiale che ha redatto l’atto.
Per gli altri atti è competente la Prefettura
Apostille.
L'annotazione dell'apostille viene effettuata al posto della legalizzazione quando i documenti formati nello Stato devono essere prodotti sul territorio di uno degli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione adottata all'Aja il 5 ottobre 1961 (abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri) o ad essa hanno aderito in seguito.
Il testo in lingua italiana della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 è reperibile in Internet all'indirizzo: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_15.wp?previsiousPage=mg_14_7&contentId=LEG797391
Di seguito il collegamento al sito dell'Aja contente l'elenco dei paesi firmatari della Convenzione dell'Aja del 1961 per i quali è, quindi, prevista la procedura della apostille. http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.authorities&cid=41
Analogamente di seguito il link alla Convenzione di Londra del 1968 che anch'essa esenta da legalizzazione i paesi firmatari
http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.172.030.3.it.pdf
Poichè però esistono molti accordi anche bilaterali e settoriali la ricerca completa può essere effettuata sul sito del Ministero Affari Esteri nell'area Archivio Trattati all'indirizzo http://itra.esteri.it/itrapgm/