Come fare per


PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA PENALE

INFORMAZIONI GENERALI

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.

Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

La persona offesa dai reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo può essere ammessa al Patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti previsti di reddito annuo imponibile.


CHI PUÒ RICHIEDERE L'AMMISSIONE IN AMBITO PENALE

Purché le loro pretese non risultino manifestatamene infondate possono richiederlo:

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
  • indagato, imputato, condannato, offeso dal reato, danneggiato che intendano costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda;

L'ammissione può essere richiesta (e se concessa è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivanti ed incidentali, comunque connesse. Nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di Sorveglianza si applica la stessa disciplina a seguito di autonoma istanza di ammissione.


DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA DI AMMISSIONE IN AMBITO PENALE

La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:

  • Alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari
  • Alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva
  • Alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento pende davanti alla Corte di Cassazione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.

Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.

Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.

Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.

Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione).


COSA PUÒ DECIDERE IL GIUDICE COMPETENTE

Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta (o anche immediatamente, se l'istanza è presentata in udienza) il giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:

  • può dichiarare l'istanza inammissibile
  • può accogliere l'istanza
  • può respingere l'istanza.

Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. Se l'ammissione è chiesta in udienza, il giudice provvede immediatamente e la lettura del decreto sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.


EFFETTI DELL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA

L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente corte di appello e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.


COSA SI PUÒ FARE SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA

Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al presidente del tribunale o della corte di appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.


ESCLUSIONE DAL PATROCINIO IN AMBITO PENALE

Il beneficio non è ammesso:

  • nei procedimenti penali per evasione di imposte;
  • se il richiedente è assistito da più di un difensore.