La nomina è l’atto mediante il quale l’interessato, o altri per lui, investe il difensore del mandato di rappresentarlo ed assisterlo nella tutela dei propri interessi oggetto delle indagini e del processo.
In base al modo di investitura si può avere:
Per quanto concerne il difensore di fiducia:
- L’imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.
- La nomina è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore.
- Nel caso in cui una persona sia stata fermata, arrestata o si trovi in custodia cautelare, fino a quando la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto.
Per quanto concerne il difensore di ufficio:
- L’imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore d’ufficio.
- Il difensore d’ufficio ha l’obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.
- Il difensore d’ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.
- Il difensore di ufficio deve essere retribuito dall'assistito salvo che non ricorrano i presupposti del gratuito patrocinio